1. Alle persone transgenere sono riconosciute pari opportunità in tutti gli ambiti previsti dalle norme vigenti in materia. Il licenziamento e ogni tipo di discriminazione sul lavoro o nell'assunzione dovuti alla condizione transgenere sono vietati.
2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della giustizia, verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e presenta a tale fine una relazione annuale al Parlamento.
3. È fatto divieto di rifiutare la stipula di contratti di locazione e di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo a causa della condizione transgenere di uno dei contraenti.
4. Il presente articolo si applica ad ogni ambito previsto dai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale.